Base Legge Abolizione PDCM dal 31 Gennaio 2020 Tribunale di Roma ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020

 

ingrandisci immagine link

 
Il Tribunale di Roma Sezione 6° Civile, nella ord. n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020, dichiara ILLEGITTIMI tutti i PDCM fatti da questo governo a partire dal 31-1-2020 dichiara ILLEGITTIMO lo stato di emergenza dichiarato nel metodo e nel merito e dichiara conseguentemente nullificabili TUTTI gli atti da essi scaturiti.  
  
Ogni sanzione ogni ordinanza regionale o cittadina ogni altro effetto scaturito da questo obbrobrio legislativo possono venire resi Nulli  da chi vi si oppone . Ogni obbligo sanitario di mascherine e distanziamenti e lockdown non sono piu' validi per infondatezza Giuridica e Scientifica .
 
SENTENZA della Corte Costituzionale Cassazione Giudice di Pace 
 
PS = Ricordatevi per Informazione Falsa che la Legge non ha Bisogno di essere Pubbicata sulla Gazzetta Ufficiale per essere Valida poiche' NON e' una Legge Governativa con Approvazione Camera Senato ma ILLEGALE e Anti Costituzionale e Criminale  su ogni Livello. Se Voi foste incarcerati per Omicidio non serve che Siate Pubblicati sulla Gazzetta e nel mentre siete Innocenti. Siete Incarcerati subito aspettando la Sentenza di Condanna.
 
Ogni norma DPCM di Conte e Commissioni Sovra Parlamento  e' stata Invalidata dalla Corte Costituzionale Cassazione e Giudici di Pace per Incostituzionalita' nelle Forme Giuridiche e Legislative per Infondatezza della gravita' Virale e Epidemica per non aver Dibattuto e verificato in ogni Organo Costituzionale Parlamentare Scientifico Sanitario Etico la  sostanza e la Veridifcita' e per aver Segretato gli Atti trappola a Norme rendendoli Riservati e impugnabili esclusivamente in Stato di Guerra . Attuando questo abuso di Potere si sono attuati dei Crimini contro la Liberta' personale Diritto Civile e Costituzionale . La Legge ha Invalidato ogni forma norma e sostanza Retro Attiva a Partire dal 31 Gennaio 2020
 
L' essere Umano e Costituzionale chiamato cittadino e dei Diritti totali Italiani e Internazionali secondo il Trattato di Ginevra Anti Fascismo e Nazismo  ha il Diritto di Esibire tale Sentenza e di essere d' Obbligo esentato da Coercizioni Imposizioni Ammende di ogni Tipo : Giuridiche e Sanitarie e Vaccinali Lockdown distanziamenti e mascherine comprese .
Contravvenire a tale Legge significa aderire al Fascismo e Nazismo che si sta' attuando oggi in ogni sua forma Posto in Legge in data 16 Dicembre 2020 venendo meno alla Sentenza e Disposizione Suprema Costituzionale . Chiunque puo' essere Denunciato per questo Crimine di Imposizione e Coercizione e richiedere danni  morali  e personali . 
Le forze dell' Ordine Letto e Considerato se si oppongono a Restrizioni e Ammendono devono esibire Documento Personale per Denuncia e Querela per Abuso d' Ufficio Criminale e Coercizione Fascista come Pubblico Ufficiale in Servizio e Danni personali anti Costituzionali e dei Diritti Civili sostenendo un Piano Criminale Politico e Sanitario  reso nullo per Legge dalle Massime Autorita' Giuridiche Italiane Costituzionali di Cassazione e Civili
 
Il Virus rilasciato volutamente e programmato come Influenzale e Ingegnerizzato con Corona influenzale Saras infiammazione polmonare  e inserti Hiv ha portato a Patologie sconosciute dai sanitari con  insufficienza respiratoria quasi esclusivamente su anziani patologici attuando cure sbagliate con l' intubazione e ossigenazione portando alla morte le persone. Trovate le cause con le Autopsie vietate ed eseguite lo stesso hanno trovato medicine e cure con L' Idrossi Clorochina e la Plasmo Terapia e gli Ospedali si sono svuotati. Cure e medicine vietate da subito. Pandemia finita per mutazione Virus fine Aprile primi di Maggio massimi Esperti Scientifici Clinici e Dati .
Stato Pandemico mantenuto all' inizio e poi continuato e promesse di altre Epidemie con Cpr tamponi vietati dal 2017 e non Diagnostico ma sperimentale facendo validare Sintomatici e Asintomatici senza malattia e senza Virus decaduto mantenendo questo stato quando sapendo gia' cosa fosse il Virus e le Cure e Medicine attuandolo non si sarebbe avuto questa situazione e l' Immunita' di Gregge in Stato Libero avrebbe fatto il suo decorso senza gravi danni di morte . 
Nel tempo dell' Epidemia come ora persiste questa situazione corrotta con Dati falsificati Falsita' mediatica e somme di contagi inesistenti e morti di ogni tipo nella media annua catalogati come morti Covid . Tutto e' relazionato dalle Migliori Autorita' Sanitarie Pluri Premiate e Premi Nobel Riconosciute a livello Internazionale da Dati e dai migliori Giornalisti di informazione sui Piani Criminali redatti da Documenti e Dichiarazioni dirette. 
Lo scopo del proseguimento Programma e' Vaccinazione Obbligatoria inserimento di Micro Chips cutanei Quantum e Idrogel Prelievi Controllo dati e persone con ogni Sistema di rilevamento elettronico con supporto G5 a Micro Onde Prelievo di ogni Conto Bancario e sostegno mensile minimo controllato Sperimentazioni Sanitarie tramite l' impianto e sistema totale e Definitiva Foto Carta Sanitaria di stato Liberta' con continuazione Istruzione ed Educazione Scolastica Base Superiore e Universitaria Telematica su Piani Educativi Corrotti e di Imposizione Pensiero di Potere Totale e Immorale. Contravvenendo a tale definitiva prassi si e' tenuti in Isolamento  domiciliare o detenuti in strutture Coercitive con Trattamento Tso per i piu' facinorosi.
Tutto e' nel Piani Documentati e Dichiarati Pubblicamente Programma Event 201 Green Economi Forum di Davos 
Progetti ID 2020 060606 WO 2020 060606   
 
Tale Situazione Mondiale e'  riportata nella Rivelazione di Apocalisse 13
i Falsi Profeti e il Marchio Fronte Mano Rivelazione di Gesu' Cristo Dio nell' Instaurazione dell' Anti Cristo 666 dentro la Grande Tribolazione 
_______________________________
 
Sentenza

Il Tribunale di Roma, Sezione 6° Civile, nella ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020, volta a dirimere una controversia inerente la richiesta di convalida di sfratto per morosità di un esercizio commerciale nel periodo di emergenza Covid-19, è entrato appieno nella questione della pandemia dichiarando la piena illegittimità dei DPCM di Conte e del suo Governo. Il Giudice romano spiega chiaramente che i DPCM hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali degli Italiani in palese violazione della Carta Costituzionale. Riportiamo un estratto dei contenuti più salienti del Verbale di udienza: “Appare evidente che la limitazione ai diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti che si è verificata nel periodo di emergenza sanitaria è dovuta, quindi, non all’intrinseca diffusione pandemica di un virus ex se, ma alla adozione “esterna” dei provvedimenti di varia natura (normativi ed amministrativi) i quali, sul presupposto della esistenza di una emergenza sanitaria, hanno compresso o addirittura eliminato alcune tra le libertà fondamentali dell’Uomo, cosi come riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali.
A dimostrazione di ciò, è notorio che le suddette libertà e diritti fondamentali siano stati incisi con modalità ed intensità diverse nei vari Paesi del globo terrestre ed alcuni Stati, come la Svezia, addirittura, si siano limitati a indicazioni e suggerimenti, senza imporre limiti al godimento dei diritti, quantomeno nel periodo iniziale.
Punto indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un DPCM. Tale atto, come noto, non è di natura normativa, ma ha natura Amministrativa. Tale natura resta anche laddove un provvedimento avente forza di legge, preventivamente, lo “legittimi”, e sempre che tale legittimazione “delegata”sia attribuita nei limiti consentiti. Diverse ed autorevoli sono state le opinioni di coloro (per tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale Baldassare, Marini, Cassese) che hanno levato la incostituzionalità del DPCM. Come già evidenziato da altra giurisprudenza (giudice di Pace di Frosinone) non può ritenersi che un DPCM possa porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo valore a forza di legge.
Va rammentato infatti che con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario, derivante da agenti virali trasmissibili: “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma2, lettere a) e b) …” Però, con le parole della succitata giurisprudenza ”Se si esamina la fattispecie richiamata dalla liberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento di "rischio sanitario”da, addirittura, “agenti virali”. Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 1/18 stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: …. c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivante dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità naturali, cioè terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’iuomo, cioè svernamenti, attività umane inquinanti e altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 1/18 è riconducibile al “rischio sanitario”.
A ciò è doveroso aggiungere, sempre con le parole del giudice sopra menzionato che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attribuita di poteri normativi peculiari ed è dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come previsto neppure nel D.Lgs n. 1/18. In conseguenza la dichiarazioneadottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinari attribuisce il potere al consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.
Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti. Anche i DPCM che disciplinano la cd. Fase 2 sono, ad avviso di questo giudicante, di dubbi costituzionalità poiché hanno imposto una rinnovazione delle limitazioni dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto “Io resto a casa” e del “Cura Italia”(cfr. Marini). Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplinadell’art. 77 Cost. Come rilevato da autorevole dottrina costituzionale. Inoltre, si aggiunge, anche se si ritenesse legittima la limitazione della libertà individuali sarebbe necessaria la specificazione di un termine all’interno dello stesso decreto del Presidente del Consiglio. Sul punto, però, anche la temporaneità del DPCM appare in realtà solo formale, come evidenziato di recente dalla giurisprudenza del TAR del Lazio.
Questo giudicante ritiene di dover aderire a tali progettazioni, con conseguente riscontro di un contrasto del DPCM con le disposizioni costituzionali. Come noto, tutti provvedimenti amministrativi devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990. A tale obbligo non sono sottratti neanche i DPCM. Orbene, nel corpo dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica, la motivazione è redatta in massima parte con la peculiarità tecnica della motivazione “per relationem, cioè con rinvio ad altri atti amministrativi e, in particolare (man non solo) ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Tale tecnica motivatoria è in astratto ammessa e riconosciuta dalla giurisprudenza, ma richiede (eccettuato il caso di attività strettamente vincolata) che gli atti cui si faccia riferimento siano resi disponibili o comunque siano conoscibili. E’fatto notorio (essendo anche stato oggetto di dibattito politico messo in risalto dai mass media) che alcuni di tali atti vengano resi pubblici con difficoltà, talvolta solo in parte, e comunque con una tempistica molto lunga, in alcuni casi addirittura prossima alla scadenza di efficacia del DPCM stesso. In un primo periodo, addirittura, i verbali dei CTS risultavano classificati come”riservati” ed è noto in proposito il dibattito contenzioso che ha portato alla loro pubblica ostensione. Successivamente tali verbali del CTS sono stati periodicamente pubblicati sul sito della Protezione Civile, ma con un ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale, in quanto troppo prossimi alla scadenza della efficacia. In concreto andrebbe invece chiaramete spiegato al fine di consentire un pieno sindacato giurisdizionale l’iter logico-motivazionale sotteso alla scelta: tra i tanti esempi di dettaglio possibile, perché la apertura dei bar e dei ristoranti possa avvenire nel rispetto della distanza di almeno un metro (e quella degli altri esercizi commerciali garantendo genericamente l’evitamento di assembramenti, con ciò ritenendole misure idonee a contenere la diffusione), mentre invece le scuole di ogni ordine e grado debbano restare chiuse per garantire il medesimo risultato. Inoltre andrebbe chiarito il perché di una classificazione uniforme del territorio nazionale (a fronte di dati statistici diversissimi, come ad esempio gli scarsissimi casi precedenti di Umbria e Calabria nel periodo di riferimento) al fine di verificare se il provvedimento risponda ai criteri minimi di rispetto della legittimità sotto il profilo sia motivatorio (violazione di legge) che di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità. Ciò detto, va rilevato che le considerazioni sopra esposte possono essere agevolmente estese ai vari e numerosi DPCM che si sono succeduti. E’indubbio infatti che il complessivo risultato dei DPCM sulla limitazione delle libertà e dei diritti fondamentali siano il frutto del combinato disposto e del coordinato risultato delle varie e singole disposizioni. Anche il combinato disposto di tali atti, tuttavia, consente di ritenere che tali casi i DPCM siano viziati da violazione della legge per difetto di motivazione, possibile sintomo di altri vizi quali l’eccesso di potere per difetto di istruttoria a contraddittorietà. I DPCM sono in realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili.  Punto quindi indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un DPCM”. Ognuno tragga le proprie conclusioni. 
Alleghiamo l’ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020
 
Link al documento originale completo
 


NESSUN GIUDICE CONGIUNTO COSTITUZIONALE EMERITO DI CASSAZIONE E DI PACE AVREBBE ABOLITO I DCPM SEBBENE ILLEGALI SE AVESSERO TROVATO FONDAMENTO DI VERA ESISTENZA E VIRULENZA DEL COVID E DELLA SUA CONTINUAZIONE AVENDO CONSULTATO LA VERA SCIENZA I VERI OPERATORI MEDICI SPECIALIZZATI I VERI GIORNALISTI I DATI VERI E NON DEI CRIMINALI E CORROTTI POLITICI E SAPIENTONI AL SOLDO CORROTTO DELLE MULTINAZIONALI SANITARIE DEI FARMACI E DEI VACCINI E DELLA PIU' GRANDE PROSTITUTA CHE E' L' INFORMAZIONE MEDIATICA E TELEVISIVA SEMPRE ATTIVA A DETTARE IL VELENO DELLA FALSITA' CON ESPERTI E POLITICI CHE ROVESCIANO E IMPASTANO A DISCORSI SEMPRE TUTTO PORTANDO L' ULTIMA PAROLA AL 666 SENZA NESSUN VERO CONTRADDITTORIO ALTRIMENTI NON SI VEDREBBE PIU' NESSUNO IN NESSUN PROGRAMMA . IL VERO VIRUS INFETTO SONO TUTTI QUESTI SAPUTI CHE MANIPOLANO LE MENTI . LA VERITA' LIBERA E GUARISCE COMPRESE LE MEDICINE E CURE CHE OMETTONO MERCANTEGGIANDONE ALTRE E INTUBANDO PURE DOVE TRAMITE QUESTE VIETATE HANNO SVUOTATO GLI OSPEDALI
MUOIONO AL TRIPLO DI INFARTO PER MANCANZA DI CURE E ATTESE A PRECEDENZA COVID TAMPONI SOCCORSI SI AMMALANO E MUOIONO PER CHIUSURA TERAPIE CURE E MEDICINE I MALATI DI CANCRO E I PIANI TERAPEUTICI CHIUSI SENZA RINNOVO MORIRANNO TANTI ALTRI PER VACCINI COME SEMPRE TACIUTI QUANDO DANNI E RICHIESTE DI RISARCIMENTI NEGLI ULTIMI 4 ANNI SONO SALITI DEL 400% DAI VACCINARI MULTINAZIONALI MONDIALI CHE HANNO IL MONOPOLIO MUORE LA GENTE PER MALATTIE MENTALI E DISTURBI DI OGNI GENERE MUORE IL LAVORO E LE ATTIVITA' METTENDO FAMIGLIE INTERE IN MISERIA E PROBLEMI FACENDO CRESCERE IL DECADIMENTO SOCIALE AL PEGGIO MUOIONO GLI ANZIANI TERRORIZZATI E DISORIENTATI QUELLI CHE HANNO COMBATTUTO CON LA VITA PER TE E LE GENERAZIONI E AVENDO ABBATTUTO OGNI FRONTIERA DI OGNI GENERE INFETTANDO PURE LO STATUS DI VITA ITALIANA  E LI AVETE ANCORA LI E NESSUNO LI VA A PRENDERE E FERMARE IN GALERA LORO SI CHE SONO TUTTI IMMUNIZZATI DALLA LEGGE COSTITUZIONE CODICE PENALE E CIVILE CHE NON LI AVREBBE NEMMENO FATTI ESISTERE DA SEMPRE E LA LEGGE CIECA CON AL SUA FORZA MILITARE RIMANE OSTICA E DI PARTE E CHIUNQUE NE FA PARTE FAMIGLIARI COMPRESI NON HANNO NESSUNA COSCIENZA VIVENDO IN SICUREZZA ECONOMICA E PROTETTI DALLO STESSO SISTEMA MA ANDRANNO TUTTI NEL LORO DESTINO SAPERE QUESTO FA' LA DIFFERENZA FRA UMANO E UMANO E NON ACCETTARE E' UN ATTO DI CORAGGIO SEBBENE A FORZA SI DOVRA' SOTTOSTARE 
I CONTI LI FARA' DIO ALLA FINE IL CREATORE L' ONNIPOTENTE L' ONNISCENTE CHE CONOSCE LA FINE FIN DAL PRINCIPIO E CHE HA FIRMATO SOPRA IL TUTTO CON UNA SOLA IMMAGINE DI VERITA' E DI ESISTENZA  DIVINA 

_______________________________________