Il
Tribunale di Roma Sezione 6° Civile, nella ord. n. 45986/2020
R.G. del 16 dicembre 2020, dichiara ILLEGITTIMI tutti i PDCM
fatti da questo governo a partire dal 31-1-2020
dichiara ILLEGITTIMO lo stato di emergenza dichiarato nel
metodo e nel merito e dichiara conseguentemente nullificabili TUTTI
gli atti da essi scaturiti.
Ogni
sanzione ogni ordinanza regionale o cittadina ogni altro effetto
scaturito da questo obbrobrio legislativo possono venire resi Nulli
da chi vi si oppone . Ogni obbligo sanitario di mascherine e distanziamenti e lockdown non sono piu' validi per infondatezza Giuridica e Scientifica .
SENTENZA della Corte Costituzionale Cassazione Giudice di Pace
PS = Ricordatevi per Informazione Falsa che la Legge non ha Bisogno di essere Pubbicata sulla Gazzetta Ufficiale per essere Valida poiche' NON e' una Legge Governativa con Approvazione Camera Senato ma ILLEGALE e Anti Costituzionale e Criminale su ogni Livello. Se Voi foste incarcerati per Omicidio non serve che Siate Pubblicati sulla Gazzetta e nel mentre siete Innocenti. Siete Incarcerati subito aspettando la Sentenza di Condanna.
Ogni norma DPCM di Conte e Commissioni Sovra Parlamento
e' stata Invalidata dalla Corte Costituzionale Cassazione e Giudici di
Pace per Incostituzionalita' nelle Forme Giuridiche e Legislative per
Infondatezza della gravita' Virale e Epidemica per non aver Dibattuto e verificato in
ogni Organo Costituzionale Parlamentare Scientifico Sanitario Etico la sostanza e la Veridifcita' e per aver Segretato
gli Atti trappola a Norme rendendoli Riservati e impugnabili esclusivamente in Stato di Guerra . Attuando questo abuso di Potere si sono attuati dei Crimini contro la Liberta' personale Diritto Civile e Costituzionale . La Legge ha Invalidato ogni forma norma e sostanza Retro Attiva a Partire dal 31 Gennaio 2020
L' essere Umano e Costituzionale chiamato cittadino e
dei Diritti totali Italiani e Internazionali secondo il Trattato di
Ginevra Anti Fascismo e Nazismo ha il Diritto di Esibire tale Sentenza e
di essere d' Obbligo esentato da Coercizioni Imposizioni Ammende di
ogni Tipo : Giuridiche e Sanitarie e Vaccinali Lockdown distanziamenti e mascherine comprese .
Contravvenire
a tale Legge significa aderire al Fascismo e Nazismo che si sta'
attuando oggi in ogni sua forma Posto in Legge in data 16 Dicembre 2020 venendo meno alla Sentenza e
Disposizione Suprema Costituzionale . Chiunque puo' essere Denunciato per questo Crimine di Imposizione e Coercizione e richiedere danni morali e personali .
Le
forze dell' Ordine Letto e Considerato se si oppongono a Restrizioni e
Ammendono devono esibire Documento Personale per Denuncia e Querela per
Abuso d' Ufficio Criminale e Coercizione Fascista come Pubblico
Ufficiale in Servizio e Danni personali anti Costituzionali e dei
Diritti Civili sostenendo un Piano Criminale Politico e Sanitario reso nullo per Legge dalle Massime Autorita' Giuridiche Italiane Costituzionali di
Cassazione e Civili
Il Virus
rilasciato volutamente e programmato come Influenzale e Ingegnerizzato
con Corona influenzale Saras infiammazione polmonare e inserti Hiv ha
portato a Patologie sconosciute dai sanitari con insufficienza
respiratoria quasi esclusivamente su anziani patologici attuando cure
sbagliate con l' intubazione e ossigenazione portando alla morte le
persone. Trovate le cause con le Autopsie vietate ed eseguite lo stesso
hanno trovato medicine e cure con L' Idrossi Clorochina e la Plasmo
Terapia e gli Ospedali si sono svuotati. Cure e medicine vietate da
subito. Pandemia finita per mutazione Virus fine Aprile primi di Maggio
massimi Esperti Scientifici Clinici e Dati .
Stato Pandemico
mantenuto all' inizio e poi continuato e promesse di altre Epidemie con
Cpr tamponi vietati dal 2017 e non Diagnostico ma sperimentale facendo
validare Sintomatici e Asintomatici senza malattia e senza Virus
decaduto mantenendo questo stato quando sapendo gia' cosa fosse il Virus
e le Cure e Medicine attuandolo non si sarebbe avuto questa situazione e
l' Immunita' di Gregge in Stato Libero avrebbe fatto il suo decorso
senza gravi danni di morte .
Nel tempo dell' Epidemia
come ora persiste questa situazione corrotta con Dati falsificati
Falsita' mediatica e somme di contagi inesistenti e morti di ogni tipo
nella media annua catalogati come morti Covid . Tutto e' relazionato
dalle Migliori Autorita' Sanitarie Pluri Premiate e Premi Nobel
Riconosciute a livello Internazionale da Dati e dai migliori Giornalisti
di informazione sui Piani Criminali redatti da Documenti e
Dichiarazioni dirette.
Lo scopo del proseguimento Programma
e' Vaccinazione Obbligatoria inserimento di Micro Chips cutanei Quantum
e Idrogel Prelievi Controllo dati e persone con ogni Sistema di
rilevamento elettronico con supporto G5 a Micro Onde Prelievo di ogni
Conto Bancario e sostegno mensile minimo controllato Sperimentazioni
Sanitarie tramite l' impianto e sistema totale e Definitiva Foto Carta
Sanitaria di stato Liberta' con continuazione Istruzione ed Educazione
Scolastica Base Superiore e Universitaria Telematica su Piani Educativi
Corrotti e di Imposizione Pensiero di Potere Totale e Immorale.
Contravvenendo a tale definitiva prassi si e' tenuti in Isolamento
domiciliare o detenuti in strutture Coercitive con Trattamento Tso per i
piu' facinorosi.
Tutto e' nel Piani Documentati e Dichiarati Pubblicamente Programma Event 201 Green Economi Forum di Davos
Tutto e' nel Piani Documentati e Dichiarati Pubblicamente Programma Event 201 Green Economi Forum di Davos
Progetti ID 2020 060606 WO 2020 060606
Tale Situazione Mondiale e' riportata nella Rivelazione di Apocalisse 13
i Falsi Profeti e il Marchio Fronte Mano Rivelazione di Gesu' Cristo Dio nell' Instaurazione dell' Anti Cristo 666 dentro la Grande Tribolazione
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Sentenza
Il
Tribunale di Roma, Sezione 6° Civile, nella ordinanza n. 45986/2020
R.G. del 16 dicembre 2020,
volta
a dirimere una controversia inerente la richiesta di convalida
di sfratto per morosità di un esercizio commerciale nel
periodo di emergenza
Covid-19,
è
entrato appieno nella questione della pandemia dichiarando la
piena illegittimità dei DPCM di Conte e del suo Governo. Il
Giudice romano spiega chiaramente che i DPCM hanno imposto la
compressione dei diritti fondamentali degli Italiani in palese
violazione della Carta Costituzionale.
Riportiamo un
estratto dei contenuti più salienti del Verbale di
udienza: “Appare
evidente che la limitazione ai diritti fondamentali e
costituzionalmente garantiti che si è verificata nel periodo di
emergenza sanitaria è dovuta, quindi, non all’intrinseca
diffusione pandemica di un virus ex se, ma alla adozione
“esterna” dei provvedimenti di varia natura (normativi ed
amministrativi) i quali, sul presupposto della esistenza di una
emergenza sanitaria, hanno compresso o addirittura eliminato alcune
tra le libertà fondamentali dell’Uomo, cosi come riconosciute sia
dalla Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali.
A
dimostrazione di ciò, è notorio che le suddette libertà e diritti
fondamentali siano stati incisi con modalità ed intensità diverse
nei vari Paesi del globo terrestre ed alcuni Stati, come la Svezia,
addirittura, si siano limitati a indicazioni e suggerimenti, senza
imporre limiti al godimento dei diritti, quantomeno nel periodo
iniziale.
Punto
indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano
state compresse attraverso un DPCM. Tale
atto, come noto, non è di natura normativa, ma ha natura
Amministrativa. Tale natura resta anche laddove un
provvedimento avente forza di legge, preventivamente, lo “legittimi”,
e sempre che tale legittimazione “delegata”sia attribuita nei
limiti consentiti. Diverse ed autorevoli sono state le
opinioni di coloro (per tutti i Presidenti Emeriti della Corte
Costituzionale Baldassare, Marini, Cassese) che
hanno levato la incostituzionalità del DPCM. Come già
evidenziato da altra giurisprudenza (giudice di Pace di Frosinone)
non può ritenersi che un DPCM possa porre
limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo
valore a forza di legge.
Va
rammentato infatti che con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio
dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie
generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza
nazionale in conseguenza del rischio sanitario, derivante da agenti
virali trasmissibili: “ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 7, comma 1,
è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili; 2)
per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma2,
lettere a) e b) …” Però, con le parole della succitata
giurisprudenza ”Se
si esamina la fattispecie richiamata dalla liberazione sopra citata
si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento di "rischio
sanitario”da, addirittura, “agenti virali”. Infatti,
l’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 1/18 stabilisce che
“gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: ….
c) emergenze di
rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale
o derivante dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità
naturali, cioè terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ed altri;
oppure derivanti dall’attività dell’iuomo, cioè svernamenti,
attività umane inquinanti
e altri.
Ma
nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c)
del D.Lgs n. 1/18 è riconducibile al “rischio sanitario”.
A ciò è
doveroso aggiungere, sempre con le parole del giudice sopra
menzionato che i
nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della
Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attribuita di poteri
normativi peculiari ed è dello stato di guerra. Non
vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di
dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come
previsto neppure nel
D.Lgs
n. 1/18. In
conseguenza la dichiarazioneadottata dal Consiglio dei Ministri il
31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti
legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di
legge ordinari attribuisce il potere al consiglio dei Ministri di
dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.
Da
ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi
conseguenti. Anche i DPCM che disciplinano la cd. Fase 2 sono, ad
avviso di questo giudicante, di dubbi costituzionalità poiché hanno
imposto una rinnovazione delle limitazioni dei diritti di libertà
che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento
diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del
decreto “Io resto a casa” e del “Cura Italia”(cfr. Marini).
Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che
vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplinadell’art.
77 Cost. Come rilevato da autorevole dottrina costituzionale.
Inoltre, si aggiunge, anche se si ritenesse legittima
la limitazione della libertà individuali sarebbe
necessaria la specificazione di un termine
all’interno dello stesso decreto del Presidente del Consiglio. Sul
punto, però, anche la temporaneità del DPCM appare in realtà solo
formale, come
evidenziato di recente dalla giurisprudenza del TAR del Lazio.
Questo
giudicante ritiene di dover aderire a tali progettazioni, con
conseguente riscontro di un contrasto
del DPCM con le disposizioni costituzionali.
Come noto, tutti
provvedimenti amministrativi devono essere motivati ai sensi
dell’art. 3 legge 241/1990.
A tale obbligo non sono sottratti neanche i DPCM. Orbene, nel corpo
dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica, la
motivazione è redatta in massima parte con la peculiarità tecnica
della motivazione “per relationem, cioè
con rinvio ad altri atti amministrativi
e, in particolare (man non solo) ai verbali del Comitato Tecnico
Scientifico (CTS). Tale tecnica motivatoria è in astratto ammessa e
riconosciuta dalla giurisprudenza, ma richiede (eccettuato il caso di
attività strettamente vincolata) che
gli atti cui si
faccia
riferimento siano resi disponibili o comunque siano conoscibili.
E’fatto
notorio (essendo anche stato oggetto di dibattito politico messo in
risalto dai mass media) che alcuni di tali atti vengano resi pubblici
con difficoltà, talvolta solo in parte, e comunque con una
tempistica molto lunga, in alcuni casi addirittura prossima alla
scadenza di efficacia del DPCM stesso.
In un
primo periodo, addirittura, i verbali dei CTS risultavano
classificati come”riservati”
ed è noto in proposito il dibattito contenzioso che ha portato alla
loro pubblica ostensione. Successivamente tali verbali del CTS sono
stati periodicamente pubblicati sul sito della Protezione Civile, ma
con un ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela
giurisdizionale,
in quanto troppo prossimi alla scadenza della efficacia.
In
concreto andrebbe invece chiaramete spiegato
al fine di consentire un pieno sindacato giurisdizionale l’iter
logico-motivazionale sotteso alla scelta: tra i tanti esempi di
dettaglio possibile, perché la apertura dei bar e dei ristoranti
possa avvenire nel rispetto della distanza di almeno un metro (e
quella degli altri esercizi commerciali garantendo genericamente
l’evitamento di assembramenti, con ciò ritenendole misure idonee a
contenere la diffusione), mentre invece le scuole di ogni ordine e
grado debbano restare chiuse per garantire il medesimo risultato.
Inoltre andrebbe chiarito il perché di una classificazione uniforme
del territorio nazionale (a fronte di dati statistici diversissimi,
come ad esempio gli scarsissimi casi precedenti di Umbria e Calabria
nel periodo di riferimento) al
fine di verificare se il provvedimento risponda ai criteri minimi di
rispetto della legittimità sotto il profilo sia motivatorio
(violazione di legge) che di eccesso di potere per difetto di
istruttoria ed illogicità.
Ciò detto, va rilevato che le considerazioni sopra esposte possono
essere agevolmente estese
ai vari e
numerosi
DPCM che si sono succeduti.
E’indubbio
infatti che il complessivo risultato dei DPCM sulla limitazione delle
libertà e dei diritti fondamentali siano il frutto del combinato
disposto
e del coordinato risultato delle varie e singole disposizioni. Anche
il combinato disposto di tali atti, tuttavia, consente di ritenere
che tali casi i DPCM siano viziati da violazione della legge per
difetto di motivazione, possibile
sintomo
di altri vizi quali l’eccesso di potere per difetto di istruttoria
a contraddittorietà.
I DPCM sono in
realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come
tali, caducabili.
Punto quindi indiscusso è che le libertà fondamentali degli
individui siano state compresse attraverso un DPCM”.
Ognuno tragga le proprie conclusioni.
Alleghiamo
l’ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020
Link al
documento originale completo
PDF Sentenza Cassazione Abbolizione di Ogni Norma Illegale dei PDCM Sanitari dalla data del 31 Gennaio 2020 Link
NESSUN
GIUDICE CONGIUNTO COSTITUZIONALE EMERITO DI CASSAZIONE E DI PACE
AVREBBE ABOLITO I DCPM SEBBENE ILLEGALI SE AVESSERO TROVATO FONDAMENTO
DI VERA ESISTENZA E VIRULENZA DEL COVID E DELLA SUA CONTINUAZIONE AVENDO
CONSULTATO LA VERA SCIENZA I VERI OPERATORI MEDICI SPECIALIZZATI I VERI
GIORNALISTI I DATI VERI E NON DEI CRIMINALI E CORROTTI POLITICI E
SAPIENTONI AL SOLDO CORROTTO DELLE MULTINAZIONALI SANITARIE DEI FARMACI E
DEI VACCINI E DELLA PIU' GRANDE PROSTITUTA CHE E' L' INFORMAZIONE
MEDIATICA E TELEVISIVA SEMPRE ATTIVA A DETTARE IL VELENO DELLA FALSITA'
CON ESPERTI E POLITICI CHE ROVESCIANO E IMPASTANO A DISCORSI SEMPRE
TUTTO PORTANDO L' ULTIMA PAROLA AL 666 SENZA NESSUN VERO CONTRADDITTORIO
ALTRIMENTI NON SI VEDREBBE PIU' NESSUNO IN NESSUN PROGRAMMA . IL VERO
VIRUS INFETTO SONO TUTTI QUESTI SAPUTI CHE MANIPOLANO LE MENTI . LA
VERITA' LIBERA E GUARISCE COMPRESE LE MEDICINE E CURE CHE OMETTONO
MERCANTEGGIANDONE ALTRE E INTUBANDO PURE DOVE TRAMITE QUESTE VIETATE
HANNO SVUOTATO GLI OSPEDALI
MUOIONO
AL TRIPLO DI INFARTO PER MANCANZA DI CURE E ATTESE A PRECEDENZA COVID
TAMPONI SOCCORSI SI AMMALANO E MUOIONO PER CHIUSURA TERAPIE CURE E
MEDICINE I MALATI DI CANCRO E I PIANI TERAPEUTICI CHIUSI SENZA RINNOVO
MORIRANNO TANTI ALTRI PER VACCINI COME SEMPRE TACIUTI
QUANDO DANNI E RICHIESTE DI RISARCIMENTI NEGLI ULTIMI 4 ANNI SONO SALITI
DEL 400% DAI VACCINARI MULTINAZIONALI MONDIALI CHE HANNO IL MONOPOLIO
MUORE LA GENTE PER MALATTIE MENTALI E DISTURBI DI OGNI GENERE MUORE IL
LAVORO E LE ATTIVITA' METTENDO FAMIGLIE INTERE IN MISERIA E PROBLEMI
FACENDO CRESCERE IL DECADIMENTO SOCIALE AL PEGGIO MUOIONO GLI ANZIANI
TERRORIZZATI E DISORIENTATI QUELLI CHE HANNO COMBATTUTO CON LA VITA PER
TE E LE GENERAZIONI E AVENDO ABBATTUTO
OGNI FRONTIERA DI OGNI GENERE INFETTANDO PURE LO STATUS DI VITA
ITALIANA E LI AVETE ANCORA LI E NESSUNO LI VA A PRENDERE E FERMARE IN
GALERA
LORO
SI CHE SONO TUTTI IMMUNIZZATI DALLA LEGGE COSTITUZIONE CODICE PENALE E
CIVILE CHE NON LI AVREBBE NEMMENO FATTI ESISTERE DA SEMPRE E LA LEGGE
CIECA
CON AL SUA FORZA MILITARE RIMANE OSTICA E DI PARTE E CHIUNQUE NE FA
PARTE FAMIGLIARI COMPRESI NON HANNO NESSUNA COSCIENZA VIVENDO IN
SICUREZZA ECONOMICA E PROTETTI DALLO STESSO SISTEMA MA ANDRANNO TUTTI
NEL LORO DESTINO SAPERE QUESTO FA' LA DIFFERENZA FRA UMANO E UMANO E NON ACCETTARE E' UN ATTO DI CORAGGIO SEBBENE A FORZA SI DOVRA' SOTTOSTARE
I
CONTI LI FARA' DIO ALLA FINE IL CREATORE L' ONNIPOTENTE L' ONNISCENTE
CHE CONOSCE LA FINE FIN DAL PRINCIPIO E CHE HA FIRMATO SOPRA IL TUTTO
CON UNA SOLA IMMAGINE DI VERITA' E DI ESISTENZA DIVINA
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